Di recente, per parte dell’Università e degli uomini della Città di Massa Lubrense, della provincia del Principato Citra, nostri diletti sudditi, ci è stato esposto con riverenza che, poiché la stessa città fino ad ora era stata unita alla Città di Sorrento e, per concessione di un nostro privilegio, di recente è stata separata e per sempre sottratta (sic) dalla stessa Città di Sorrento, dal suo Corpo e da ogni giurisdizione, è necessario che nella stessa città siano siano stabiliti e regolamentati i dazi (cabelli) e gli altri consueti diritti fiscali spettanti alla nostra Curia, così come avviene in altre città del Regno di Sicilia; e temono la detta Università e gli uomini che, nei suddetti dazi e diritti, e soprattutto nel dazio della baiulazione, a causa di comportamenti arbitrari e abusi da parte dei funzionari regi o degli altri ufficiali della riscossione, possano subire molestie o gravami ingiusti;
pertanto, per parte della detta Università e degli uomini, è stata umilmente supplicata la nostra Maestà affinché ci degnassimo di dare, donare e concedere loro i diritti, i frutti, i redditi e i proventi della detta baiulazione, sotto una certa ricognizione e pagamento da farsi ogni anno alla nostra Curia da parte loro, per speciale grazia.
Noi così, piegando volentieri la nostra benevolenza a vantaggio dei nostri sudditi, poiché vogliamo venir incontro ai loro desideri, inclinati alle suppliche della stessa Università e degli uomini, i quali anche per i loro meriti sono degni presso di noi di maggiore grazia, concediamo loro in perpetuo tutti i diritti, i frutti, i redditi e i proventi della gabella della baiulazione della città di Massa, dei suoi casali e del suo distretto, che ogni anno sarebbero spettati alla nostra Curia, qualunque sia l’ammontare che essi produrranno ora o in futuro, e lo facciamo per nostra decisione certa e per speciale grazia.
La città e i suoi abitanti saranno tenuti a versare ogni anno alla Curia cinquanta once di carlini d’argento, da usare per i salari del Capitano, la custodia del castello e del fortilizio, e per i salari del Castellano e dei suoi servitori, che di volta in volta saranno incaricati di tali uffici.
Ordiniamo quindi a tutti i funzionari regii coinvolti nella riscossione dei dazi – ufficiali regi, vice-ufficiali, procuratori, doganieri, fondiari, gabelloti, credenzieri, collettori, percettori, esattori e ogni altro ufficiale – di non interferire in alcun modo con l’esercizio o la riscossione della gabella della baiulazione a Massa, ora e in futuro. Al contrario, dovranno lasciare che l’Università e gli abitanti possano riscuotere, vendere, affittare o dare in appalto la gabella, con tutti i suoi diritti, frutti, redditi e proventi, e decidere come usarli ogni anno, senza ostacoli o impedimenti di leggi, statuti o altri ordini proibitivi. Per questa volta, deroghiamo a qualsiasi restrizione sulle alienazioni o donazioni di diritti fiscali, se in contrasto con questa concessione. In testimonianza di quanto sopra, abbiamo ordinato che siano redatte queste lettere e sigillate con il nostro grande sigillo pendente. Dato a Graniano, per mezzo del nobile Gentile de Merolinis di Sulmona, nell’anno del Signore 1399, il giorno 6 dicembre, dell’ottava indizione, nel tredicesimo anno dei nostri Regni.
Riassunto:
il re Ladislao di Durazzo concede la piena e perpetua disponibilità della gabella della baiulazione della città di Massa, dei suoi casali e del distretto; tutti i diritti, frutti, redditi e proventi derivanti da tale gabella, qualunque ne sia l’ammontare; il diritto esclusivo di esercitarla e riscuoterla, direttamente o tramite terzi; la facoltà di venderla, affittarla o darla in appalto; la totale esclusione dei funzionari regi (secreti e altri ufficiali) da ogni intervento nella gestione e riscossione della gabella.
In cambio, l’Università e gli uomini di Massa sono tenuti a versare ogni anno alla Curia regia cinquanta once di carlini d’argento.
La concessione è fatta perpetuamente, con atto solenne, in deroga alle norme ordinarie sui diritti fiscali.
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